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Proprietà dei bus: per il Tribunale inammissibili le richieste di SAD
Il Tribunale civile di Bolzano ha respinto, con la sentenza n. 9 del 5 gennaio 2021, tutte le domande di Sad per vedersi riconosciuta la piena proprietà di 190 autobus pagati al 100 per cento con il finanziamento pubblico ossia con i soldi dei cittadini. Una pretesa curiosa, secondo il consulente della Provincia e del Ministero dei trasporti Pierluigi Mantini in effetti, mossa dal timore di dover un domani restituire gli autobus ad una società concessionaria subentrante vincitrice della gara pubblica. La sentenza del Tribunale di Bolzano ha respinto questa pretesa ma anche la successiva curiosa domanda di rivendere alla Provincia gli stessi autobus da essa finanziati per la somma di 16 milioni. Si tratta di una decisione del Giudice attesa secondo Mantini, in quanto il trasporto pubblico locale è regolato da una normativa speciale, che oltretutto prevede nel dettaglio anche la proprietà e la eventuale cessione degli autobus in caso di appalto del servizio.
L'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Daniel Alfreider dichiara che un investimento pubblico deve rimare tale: "Sono state investite risorse pubbliche per finanziare un servizio pubblico e la richiesta di pagare doppiamente con soldi pubblici l'acquisto di mezzi di trasporto pubblici è da considerarsi assolutamente non congrua con i fini di un'amministrazione pubblica. Si tratta pur sempre di risorse pubbliche dei cittadini". Alcune altre domande sono state respinte anche per vizi procedurali, altre approfondite nel merito.
Si legge nella sentenza che "merita approfondimento la questione se la parte attrice (SAD) può avere un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Codice di procedura civile, n.d.r.) per l'accoglimento della sua conclusione n. 3, di accertare e dichiarare che i 190 descritti autobus sono tutti completamente ammortizzati per cui in base all'art. 17 l.p. 15/2015 ovvero anche in base ad altra normativa SAD può trattenere l'intero corrispettivo prezzo di cessione degli autobus senza alcuna minorazione e senza nemmeno dover restituire a PAB alcuna quota parte del finanziamento ricevuto", ma – scrivono i giudici- a ben vedere, anche a riguardo la risposta non può che essere negativa". Infatti, a prescindere dalla validità del ragionamento di parte attrice riguardante l'interpretazione dei concetti di "essenzialità" e "ammortamento" di cui all'art. 17 l. p. n. 15/2015, la stessa non ha un comprovato interesse sufficientemente concreto ed attuale all'accertamento dell'ammortamento sino a quando rimane in piedi il rapporto di concessione".