Diritti e doveri del viaggiatore

L’Unione Europea ha emesso due regolamenti per i diritti e doveri dei passeggeri distinguendo tra  il trasporto su treno ed il trasporto su autobus:

 

treno -       regolamento n. 1371/2007

autobus -  regolamento n.   181/2011

Questi regolamenti sono stati entrambi recepiti a livello statale con i decreti legislativi:

treno -      n.   70/2014

autobus -  n. 168/2014

All’interno dei regolamenti e dei relativi decreti legislativi sono contenute le indicazioni dei doveri e dei diritti dei cittadini all’interno del servizio di trasporto pubblico.

Se viene leso un proprio diritto il cittadino potrà fare valere le proprie ragioni in primis al gestore di trasporto pubblico attraverso un reclamo.

Se la risposta ricevuta non fosse ritenuta soddisfaciente il cittadino può presentare istanza presso la struttura deputata a raccogliere i reclami a livello locale provinciale: l’Agenzia per la mobilità.

 

L’Agenzia riceverà il vostro reclamo ed attiverà una procedura che può concludersi con una relazione da inviare all’Organismo di controllo presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) per l’eventuale sanzione da comminare al gestore di trasporto pubblico.

Per inviare un reclamo all’Agenzia è necessario munirsi del modulo che trovate qui sotto disponibile in formato PDF ed inviarlo al seguente indirizzo.

Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

 

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011

Decreto legislativo del 4 novembre 2014, n. 169

Modulo reclamo

 

Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

 

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70

Decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70 - sintesi

Modulo reclamo



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