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Opere pubbliche: Collegio consultivo tecnico per gli appalti

Le linee guida nazionali per la costituzione del Collegio consultivo tecnico per appalti di opere pubbliche sopra soglia comunitaria recepite dalla Giunta provinciale.

Un collegio tecnico consultivo risolverà le criticità nell’iter realizzativo di opere pubbliche rilevanti. Qui i lavori per la circonvallazione di Castelbello. (Foto: Ufficio tecnico strade ovest)
Un collegio tecnico consultivo risolverà le criticità nell’iter realizzativo di opere pubbliche rilevanti. Qui i lavori per la circonvallazione di Castelbello. (Foto: Ufficio tecnico strade ovest)

La Giunta provinciale, su proposta degli assessori Daniel Alfreider e Massimo Bessone, nella seduta di ieri (9 marzo) ha deciso di adottare le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, obbligatorio nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di tutte le opere future sopra soglia comunitaria (5,35 milioni di euro). Questo organismo potrà essere costituito anche per tutte le opere per le quali la rispettiva Ripartizione lo riterrà necessario. La sua costituzione riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione, lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In tal senso la Giunta autorizza le ripartizioni della Provincia a conferire gli incarichi necessari per la costituzione dei Collegi Consultivi Tecnici. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha predisposto le linee guida al fine di garantire una rapida ed omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico, previsto nel decreto legge nr. 76 del 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge nr. 120 dell’11 settembre 2020.

Funzione preventiva risoluzione criticità

Lo scopo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovraintenda all’intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche all'esecuzione dei lavori.  Questo organismo consultivo, pertanto, ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l’iter realizzativo di un lavoro pubblico e che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori.

“La costituzione dei Collegio Consultivo Tecnico rappresenta per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici l’opportunità per giungere in tempi rapidi e certi alla risoluzione di controversie e dispute tecniche che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico”, fanno presente l’assessore alle infrastrutture Daniel Alfreider e l’assessore all’edilizia pubblica Massimo Bessone

Composizione

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono scelti tra ingegneri, architettigiuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze. Questo organismo consultivo è costituito da tre o cinque componenti, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione è effettuata dalla Giunta provinciale. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.

Pareri obbligatori, ma non vincolanti

Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico sono pareri obbligatori ma non vincolanti, resta infatti ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al responsabile del procedimento RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni. Le determinazioni di questo organo consultivo producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all’amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento RUP nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

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